SNAV - CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Generalità – Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto
così come disciplinato dagli articoli 396 e seguenti del codice della
navigazione. L’indicazione della nave che eseguirà il trasporto è
meramente indicativa essendo possibile la sostituzione con altra nave. Il vettore non
è responsabile per danni da ritardo o da mancata o inesatta esecuzione del
trasporto qualora l’evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni
meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre
cause ad esso non imputabile. In presenza di avvenimenti che possano compromettere la
sicurezza della nave e/o dei passeggeri, il Comandante della nave ha facoltà
di modificare l’itinerario. Le tariffe e le condizioni pubblicizzate possono
subire modifiche fino al momento dell’emissione del biglietto. Per quanto non
previsto dalle presenti condizioni in merito al regime di responsabilità in
relazione al trasporto dei passeggeri e auto, si fa espresso rinvio alle vigenti
norme del codice della navigazione. Sino allo sbarco, i passeggeri sono responsabili
dei propri bagagli e di quanto in esso contenuto. I tempi di traversata sono
calcolati sulla base della distanza fra i porti in condizioni meteo-marine
favorevoli. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di
ritardi dovuti alle operazioni portuali.
Art. 2 Biglietto – Il biglietto di
passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il
trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a custodire il
contratto/biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio ed a esibirlo a
qualsiasi Ufficiale della nave o Funzionario della Società che ne facesse
richiesta. Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto sarà
tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio, fatto salvo il risarcimento
dei relativi danni.
Art. 3 Biglietti smarriti o rubati – In caso di furto,
perdita o smarrimento del biglietto, il passeggero è tenuto a farne denuncia
agli organi di P.S. e darne tempestiva notizia alla Società. Il passeggero
dovrà consegnare all’Ufficio o Agenzia della Società copia della
denuncia presentata alla competente autorità e corrispondere il prezzo di un
nuovo biglietto di passaggio. Se il biglietto smarrito/rubato non viene utilizzato
entro sei mesi dalla data di partenza in esso indicata, la Società
provvederà al rimborso del prezzo originariamente corrisposto dal passeggero.
Art. 4 Presentazione all’imbarco – In applicazione della normativa
internazionale in tema di sicurezza (Codice ISPS) le operazioni di accettazione
(check-in) dovranno essere completate almeno due ore prima dell’orario di
partenza presso la biglietteria SNAV. Decorso tale termine, non è garantito
l’imbarco. Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza,
che non siano intervenute variazioni relative all’orario di partenza riportato
sul biglietto.
Art. 5 Imbarco e sbarco veicoli - Per motivi di sicurezza, è
vietato il trasporto di veicoli che trasportino merci pericolose o nocive non ammesse
dai vigenti regolamenti e di contenitori che contengano prodotti infiammabili. I
veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all’atto della
prenotazione e dell’imbarco. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi
fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada o
comunque veicoli di altezza superiore a 1,80 metri da terra e/o di larghezza
superiore a 1,85 metri devono essere segnalati all’atto della prenotazione.
L’inosservanza di quanto sopra può comportare l’annullamento della
prenotazione. I veicoli vengono imbarcati nell’ordine disposto dal Comando di
Bordo. I veicoli sono imbarcati, parcheggiati (con il freno a mano tirato, la marcia
innestata, i sistemi di allarme e antifurto elettrico disinseriti, i vetri chiusi, le
serrature aperte e la chiave di contatto appesa al cruscotto) e sbarcati a cura e
responsabilità del passeggero. La Società risponde per la perdita e le
avarie al veicolo al seguito del passeggero nei limiti previsti dagli articoli 422 e
423 del codice della navigazione.
Art. 6 Bagagli - Nel prezzo del passaggio è
compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio a mano del passeggero nel limite
di kg. 10 per passeggero. Nel prezzo del passaggio non è compreso il compenso
per eventuali servizi di portabagagli. Il bagaglio deve contenere esclusivamente
oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati in valigie, sacche da
viaggio, scatole, cassette e simili. Sono ammessi come bagaglio i campionari dei
viaggiatori di commercio, salvo l’obbligo per gli interessati di curare
l’eventuale adempimento delle prescrizioni doganali. Ogni passeggero può
portare con sé in cabina o nel posto assegnato il proprio bagaglio. Per il
bagaglio eccedente il limite di kg. 10, saranno applicate le tariffe vigenti. Se, per
le sue dimensioni, non sia possibile sistemare tale bagaglio in cabina o nel posto
assegnato, il passeggero dovrà depositare il bagaglio nel bagagliaio della
nave. In tal caso, la Società compilerà, in duplice esemplare, di cui
uno sarà consegnato al passeggero, un bollettino con l’indicazione del
luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione,
del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale
valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Il passeggero potrà depositare
gratuitamente presso l’ufficio del Commissario di Bordo oggetti di valore,
preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante.
Art. 7 Assicurazione
bagaglio – La Società risponde per la perdita e le avarie al bagaglio
nei limiti previsti dall’articolo 412 del codice della navigazione. Tuttavia,
all’atto della consegna del bagaglio a bordo delle unità della
Società, il passeggero ha la facoltà di indicare l’eventuale
valore del bagaglio. In tal caso, la Società potrà richiedere al
passeggero un importo a titolo di corrispettivo per una copertura assicurativa a
favore del passeggero.
Art. 8 Segnalazioni del passeggero - Il passeggero, ove riveli
carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dalla Società,
può darne comunicazione al Comando della Nave ed alla Direzione della
Società. Il passeggero ha, inoltre, facoltà di annotare i suoi rilievi
nel “Libro elogi e reclami” a disposizione a bordo delle Unità.
Art. 9 Informazione sui passeggeri – In ottemperanza al Decreto Ministeriale 13
ottobre 1999 ed alle normative relative all’applicazione del Codice ISPS sulle
norme antiterroristiche, tutti i passeggeri sono tenuti a comunicare alla
Società, tra l’altro, il proprio cognome, il nome, il sesso, la
categoria d’età (neonato, bambino, adulto) oppure l’età o
l’anno di nascita nonché, a richiesta del passeggero, le informazioni
relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in
situazioni di emergenza.
Art. 10 Documenti validi per l’espatrio – I
passeggeri, compresi i minori, devono essere provvisti di passaporto o di altro
documento valido per l’espatrio e, se richiesti, di visti e certificati di
vaccinazione.
Art. 11 Animali - Salvo diversa prescrizione di legge, è
consentito il trasporto di animali domestici, negli appositi spazi destinati a bordo,
purché muniti di regolare biglietto e del documento di vaccinazione.
L’accudimento degli animali domestici è a carico, cura e
responsabilità del passeggero. In conformità all’Ordinanza del
Ministero della Salute del 27 agosto 2004, i detentori di cani hanno l’obbligo
di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
mezzi di trasporto.
Art. 12 Soppressione, ritardo ed interruzione del viaggio –
La soppressione, il ritardo della partenza e l’interruzione del viaggio sono
disciplinati rispettivamente dagli articoli 403, 404 e 405 del codice della
navigazione. Gli orari di arrivo, ove previsti, sono da intendersi indicativi e
potranno subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteo-marine, del traffico
portuale, di limitazioni imposte dalle competenti autorità o di altri enti non
imputabili alla Società.
Art. 13 -Rimborsi - Il contratto, una volta concluso,
non può essere risolto dai contraenti. La Snav, comunque, in deroga
all’art. 400 cod nav, concede al passeggero che non intenda o non possa
più partire la facoltà di conseguire il rimborso di parte del prezzo di
passaggio. Il rimborso sarà dell’80% del prezzo del biglietto qualora la
comunicazione scritta del passeggero pervenga almeno 48 ore prima della data di
partenza e del 50% qualora la comunicazione scritta pervenga tra le 48 ore e le 4 ore
prima della partenza. L’intero corrispettivo dei biglietti contenenti tariffe speciali di cui al
successivo art. 14 o di volta in volta promosse negli opuscoli informativi, nei siti
internet o nelle agenzie di viaggio non è rimborsabile. I biglietti nominativi non sono cedibili.
Tutti i biglietti valgono
esclusivamente per la data, la tratta e l’orario su di essi indicati. In deroga
a quanto testé previsto, la Snav concede ai passeggeri il diritto di
modificare il nominativo dei passeggeri e polizza assicurativa ove stipulata,
nonché data, tratta e/o orario previa verifica della disponibilità di
posti e pagamento da parte del passeggero dell’importo di Euro 10,00 fino a 48 ore
dalla partenza fatta eccezione per i biglietti contenenti tariffe
speciali di cui al successivo art. 14 o di volta in volta promosse attraverso tutti i
canali informativi e di vendita, per i quali, fermo restando quanto già
pagato, dovrà essere corrisposto il totale del nuovo biglietto prenotato
esclusi i diritti. Nel caso
in cui a seguito delle modifiche vi sia una differenza di prezzo tra il biglietto
originale e quello dato in sostituzione, il passeggero, a seconda dei casi,
avrà il diritto di ottenere ovvero l’obbligo di pagare detta differenza.
Il biglietto originale, precedente alla modifica, dovrà essere consegnato
all’agenzia/biglietteria che provvede alla sostituzione.
Art. 14 – Tariffe speciali - Tutte le tariffe speciali e/o promozionali sono disponibili fino
ad esaurimento dei posti e proposti automaticamente dai vari sistemi di prenotazione.
Le tariffe speciali, qualora non diversamente previsto, non sono cumulabili con altre
tariffe promozionali. Applicazione Happy Price: L’applicazione della tariffa
“Happy Price” varia in base alla data e all’orario di partenza, al
numero di passeggeri, alla sistemazione scelta ed è soggetta alla
disponibilità dei posti al momento della prenotazione.
Art. 15 Supplemento
carburante, tasse portuali e diritti – Le tariffe in vigore sono al netto dei
supplementi dovuti per eventuali incrementi del costo dei carburanti, per tasse e
diritti portuali i cui importi sono suscettibili di variazione sino al momento
dell’emissione del biglietto. Al prezzo del biglietto si applicano i seguenti
diritti di vendita: Call Center e biglietterie di scalo Euro 4,00 Internet Euro 1,50
Altri sistemi Euro 3,00
Art. 16 Informazioni di sicurezza e costi ISPS - In
ottemperanza a quanto previsto nel codice internazionale ISPS relativo alle norme
antiterroristiche, i passeggeri sono tenuti ad esibire il biglietto di passaggio e il
documento di identità se richiesto da un ufficiale della nave. Sono
altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio bagaglio
qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti anche dalle
strutture portuali. Si ricorda che durante la sosta delle navi in porto è
proibito avvicinarsi a meno di 50 metri dalla nave e dagli ormeggi. Inoltre, la
Società informa che le autorità portuali potrebbero disporre ulteriori
richieste e il pagamento di tasse supplementari non ancora quantificate.
Art. 17 Prescrizione – I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, dei
bagagli e dei veicoli si prescrivono con il decorso dei termini previsti dagli
articoli 418 e 438 del codice della navigazione.
Art. 18 Legge applicabile e foro
competente – Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed
è interpretato in conformità alla medesima. Per qualsiasi controversia
è competente esclusivamente il foro del luogo dove la Società ha la sua
sede legale. Tuttavia, nel caso di passeggero residente in Italia che rivesta la
qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà
competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.
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